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GREEN PASS: INDICAZIONI PER LE AZIENDE
Le modifiche apportate alla normativa emergenziale vigente dal Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 (il c.d. Decreto green pass bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che ha esteso l’obbligo della certificazione verde Covid-19 per i lavoratori del settore privato e pubblico, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, coinvolge a più livelli sia i lavoratori, che i datori di lavoro.
Regole nel settore privato
A chiunque svolge un’attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La verifica del rispetto di tale obbligo è in capo al DATORE DI LAVORO.
Tale obbligo si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui tali attività sono svolte, anche sulla base di contratti esterni. In questo caso, la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata, oltre che dai soggetti in cui si svolge l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche dai rispettivi datori di lavoro. È quindi previsto un doppio controllo.
Sono invece esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora risultino privi del Green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Non sono previste conseguenze disciplinari ed il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti al lavoratore la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Imprese con meno di 15 dipendenti
Per queste imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre. Pertanto, nella fattispecie, il Decreto-legge consente di sostituire il lavoratore privo di Green pass, il quale mantiene però il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Obblighi, controlli e sanzioni
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche predette, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, nonché individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi sopra descritti e fornire ad essi adeguate istruzioni.
Nello specifico, il DATORE DI LAVORO deve:
LAVORATORI: se accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass sono puniti con una sanzione che va dai 600 a 1500 euro, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
DATORE DI LAVORO: se non verifica il rispetto dell’obbligo di green pass da parte dei lavoratori, se non adotta le misure operative per l’organizzazione delle verifiche e se ha consentito l’accesso di lavoratori privi di green pass è passibile di sanzione da 400 a 1.000 euro.
In entrambi i casi, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, sulla base di quanto indicato dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Come si controlla il possesso del green pass
Le verifiche del green pass devono essere effettuate esclusivamente mediante l’applicazione gratuita VerificaC19, scaricabile dai play store. Il flusso di utilizzo di tale applicazione di verifica si articola nelle seguenti fasi:
Validità per tamponi e vaccini
Con il decreto sono state introdotte alcune novità anche in merito al tempo di validità della certificazione. Nello specifico:
- per i soggetti guariti dalla Covid-19, la certificazione dura 12 mesi dall’avvenuta guarigione;
- per i soggetti cui è stato somministrato il vaccino, la certificazione dura 12 mesi dalla somministrazione (contrariamente ai 9 mesi precedentemente previsti);
- la certificazione fornita a seguito di test antigenico rapido o di tampone salivare ha una validità di 48 ore;
- la certificazione fornita a seguito di test antigenico molecolare ha una validità di 72 ore.
La previsione di differenti termini di validità delle certificazioni pone non pochi problemi in merito all’eventualità in cui il termine venga a scadere nel corso della prestazione dell’attività lavorativa. In tal caso, cosa dovrebbe fare il datore di lavoro? Permettere la permanenza del lavoratore o considerarlo assente ingiustificato a partire dal momento in cui la certificazione scade?
01/10/2021